In merito di informazione nella sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla necessità che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia impartita, in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP.
Il D.Lgs. 81/08 riassume quanto trattato dal Ministero, assegnando un ruolo di primo piano ai processi informativo e formativo, che assurgono da semplici sussidi dell’attività prevenzionale, com’era in genere nella legislazione precedente, ad elementi essenziali e basilari dell’impegno contro gli infortuni e le malattie professionali, tanto è vero che vengono collocati tra le misure generali di tutela.
Grandissima rilevanza, inoltre, ha nel D.Lgs 81/08 la fitta rete di scambio di notizie, informazioni, contenuti concettuali tra i vari soggetti “attori” del processo prevenzionale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e singoli lavoratori, medico competente, addetti al servizio di emergenza, evacuazione e pronto soccorso, organi di vigilanza, organismi pubblici deputati all’informazione, assistenza, consulenza, ecc.) Quindi solo un modo corretto e tempestivo ed esauriente di trasmettere e ricevere informazioni, quindi comunicare tra le parti, potrà rendere applicativo quanto prescritto dalla norma.
Venendo più nello specifico, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
È buona regola di esperienza quella di fornire le informazioni ai lavoratori in forma semplice ed immediata, nella lingua loro facilmente comprensibile e facendo preferibilmente uso anche di immagini e figure. È bene ricordare che l’obbligo di informare circa i rischi specifici non vuole significare che il destinatario della norma debba, di volta in volta, spiegare al lavoratore il modo di comportarci in qualsiasi operazione elementare propria della sua attività e al suo livello professionale ma, piuttosto, intende imporre il dovere di avvertire, in via preliminare, e una volta per sempre, quali rischi specifici caratterizzano l’attività lavorativa che si va ad intraprendere.
Dal canto loro i lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite loro dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Il 12 Marzo 2018 è stata pubblicata finalmente dall’ISO (International Organization for Standardization), la più importante organizzazione mondiale di normazione tecnica, la norma 45001:2018 “Occupation health and safety management system – Requirements with guidance for use”, che rappresenta il nuovo standard relativamente ai requisiti dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL).
La norma specifica i requisiti per un SGSSL e “… fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute”. L’emanazione di tale normativa rappresenta un traguardo molto importante per l’universalizzazione del concetto di “sicurezza organizzata”, si tratta, infatti, della prima norma ISO certificabile sui SGSSL che ha valenza mondiale, per questo motivo è in grado di uniformare le normative applicare nei diversi paesi introducendo un modus operandi comune.
Campo di applicazione
L’ISO 45001:2018 è applicabile a qualsiasi organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, implementare e mantenere un SGSSL per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i rischi e minimizzarli. Per i costi e la complessità della procedura di realizzazione, mantenimento e certificazione del sistema, risulta più adatta per le medie e grandi imprese.
Obbiettivi
Lo scopo della nuova normativa è di consentire l’adozione di un SGSSL che possa aiutare le organizzazioni a prevenire, ridurre il rischio d’infortuni e malattie professionali dei lavoratori, fornire un quadro per il miglioramento continuo delle prestazioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro. Un’integrazione, quindi, dei Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nei processi organizzativi.
Integrazione tra i diversi sistemi e conformità
La nuova norma utilizza il telaio comune a tutti i nuovi standard ISO sui sistemi di gestione, con l’obbiettivo, però, d’integrazione tra i vari sistemi (qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro), fino ad oggi, infatti, l’assenza di uniformità di base tra i diversi standard imponeva agli operatori il ricorso di altri strumenti. In ultima, sottolineiamo, però, che un’organizzazione per avere un SGSSL certificato e ,quindi, conforme alla ISO 45001:2018 deve rispettare integralmente tutti i requisiti previsti.
Il crescente sviluppo, diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie all’ interno delle aziende e in contesti lavorativi analoghi ci spinge a porci di fronte a interrogativi rilevanti. L’utilizzo della videoconferenza per la formazione dei lavoratori è realmente compatibile con le vigenti normative??
A riguardo si evidenzia, preliminarmente, che la video conferenza è uno strumento formativo che permette di erogare corsi sincroni tramite una piattaforma informatica che garantisce il monitoraggio dell’attività svolta. Il presupposto di una videoconferenza è l’interazione simultanea tra il docente e “l’alunno”, ambedue devono poter comunicare ed essere presenti allo stesso momento. Per poter organizzare e gestire al meglio un corso in videoconferenza è necessario disporre di una webcam, un microfono, un dispositivo di riproduzione audio ed una rete stabile!!
Premesse fatte, la vigente normativa non si è espressa in merito, questo ci fa ritenere che sia ammissibile l’utilizzo della video conferenza in sostituzione della parte di formazione in aula sulla base di un’interpretazione analogica dell’Accordo del 25 luglio 2012 assunto tra il Governo, Le Regioni e le province autonome di Treno e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro recante “adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 , e 37, comma 2, del D.Lgs 81/08”
Il corso di formazione dovrà comunque avere le seguenti caratteristiche:
Per tutto quanto esposto fino a questo punto, si può ritenere che i corsi “in collegamento da remoto o simultaneo” siano da considerarsi a tutti gli effetti corsi in presenza fisica. Si consiglia comunque di svolgersi con la massima cautela rispettando i requisiti minimi elencati.
La legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, a seguito della quale è stato emanato il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, ha introdotto in Italia la possibilità, di far partecipare i giovani dai 15 ai 18 anni ad un’esperienza di lavoro alternanza al percorso di studio in realtà pubbliche e provate disponibili ad accoglierli.
L’alternanza è andata a regime con l’anno attualmente in corso, ed è obbligatoria per tutte gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie superiori, per una durata complessiva, rispettivamente, di almeno 400 ore per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e di almeno 200 ore per i licei. Non è prevista alcuna forma di retribuzione o di rimborso spese e l’attività non costituisce rapporto individuale di lavoro. La validità del percorso viene garantita dalla frequentazione di almeno i ¾ del monte ore stabilito.
Le strutture ospitanti devono garantire:
Le imprese devono, quindi, essere in primo luogo “preparate” ad accogliere gli studenti adeguatamente, garantendo loro una figura di tutor aziendale formato e predisposto all'insegnamento, inoltre si devono rispettare tutti gli obblighi di legge, ed in particolare:
Ciò stabilito, il soggetto che intende ospitare studentesse e studenti per progetti di alternanza scuola-lavoro deve: iscriversi al registro nazionale per l'Alternanza scuola-lavoro indicando il numero massimo di studenti che è disposto ad ospitare, i periodi dell'anno scolastico in cui svolgere l'attività, le collaborazioni con altri operatori (enti, associazioni, camere di commercio, scuole), quale sarà l'attività da svolgere, le figure professionali richieste, dove si svolgerà l'attività, i contatti e tutte le altre informazioni ritenute utili alle istituzioni scolastiche. È importante pubblicare sul proprio sito uno spazio dedicato all'iniziativa, verificare, inoltre, se sul territorio in cui sono situate le proprie sedi operative esistono forme di raccordo organizzativo con Camere di Commercio, associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali e altri soggetti utili.
L’articolo 5 di questo decreto stabilisce quindi che:
Una volta terminato il progetto, la scuola e la struttura ospitante valuteranno lo studente e gli forniranno un Certificato delle Competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto a quelli indicati nel piano formativo, considerando competenze, abilità e conoscenze.
Il 17 gennaio 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo del Consiglio, del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Questa direttiva prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni.
Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Per questo motivo la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 ha inteso rivedere i valori limite fissati dalla precedente direttiva 2004/37/CE alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Le modifiche apportate all’allegato III della direttiva 2004/37/CE sono un primo passo verso un processo di aggiornamento a lungo termine.
Oltre alla sostituzione dell’allegato citato – relativo ai “valori limite e altre disposizioni direttamente connesse” – la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 prevede inoltre che gli Stati membri debbono adottare, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguite al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del dipendente in causa. Anche tutti i casi di cancro, che risultano essere stati causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, devono essere comunicati dall’autorità responsabile.
Ricordiamo che la Direttiva presa in causa (entrata in vigore il 17 gennaio 2018) prevede che gli stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 17 gennaio 2020.
Con la legge 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. legge di stabilità) è confermata per molti titolari di strutture turistiche –Alberghiere la proroga dell’obbligo di procedere agli adeguamenti in materia di sicurezza antincendio.
Destinatari della proroga e i requisiti per l’accesso al beneficio
La proroga in questione riguarda le attività ricettivo turistico-alberghiere con non meno di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 9 aprile 1994, riguardante la “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”, ossia molto considerevole di strutture spesso con tanti anni sulle spalle. Il provvedimento prende in causa Alberghi; Motel; Affittacamere; Rifugi Alpini; Residenze turistico-alberghiere; Ostelli per la gioventù; Alloggi Agrituristici; Villaggi turistici; Villaggi-Albergo.
Requisiti di accesso al beneficio di proroga
Per accedere alla proroga, la condizione preliminare prevista dalla legge 205/17 è il possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato dal Decreto del Ministero dell’interno nel 16 marzo 2012. Tale provvedimento disciplina il piano biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le suddette strutture che non hanno completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio previste dall’articolo citato a inizio pagina (d.m. 9 aprile 1994).
Essere ammessi al piano ha degli effetti molto importanti: consente la prosecuzione dell’esercizio dell’attività fisica ai fini antincendio Tuttavia l’art. 5 del d.m. 16 marzo 2012 fissa requisiti minimi di sicurezza riferiti agli impianti elettrici, agli estintori, ai sistemi di allarmi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi, alla gestione della sicurezza, all’addestramento del personale, alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera, alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie d’uscita.
La stessa norma prevede al comma 3 l’obbligo di predisporre da parte del datore di lavoro un servizio interno di sicurezza sempre presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza. La finalità è quella di consentire un intervento tempestivo di contenimento e di assistenza.
Scadono il 31 gennaio i termini per il versamento del premio annuale dell’assicurazione contro gli infortuni domestici obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, e gratuita per i redditi più bassi.
Come avviene il pagamento?
Chi si deve assicurare?
Secondo la legge 493/99 è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
Per ambito domestico s’intendono l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove abita il nucleo familiare dell’assicurato. Se parliamo di condominio, consideriamo come ambiente domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Tra i luoghi tutelati troviamo anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, situate in territorio italiano. Altri criteri che definiscono il nucleo famigliare, ai sensi della legge 493/99 sono: matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione.
In base a questi criteri si devono assicurare anche gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano. Tutti colore che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia; i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni; i lavoratori in mobilità; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; i lavoratori in cassa integrazione guadagni ed infine i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (l'assicurazione, in tal caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolto il lavoro).
La Corte suprema ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo.
Sottolinea che, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non ha ruolo operativo, ma non è neanche un semplice consulente del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori.
Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione svolge una funzione fondamentale nel complesso sistema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In ragione della sua posizione di garanzia, pertanto, può essere ritenuto anche l'unico responsabile nel caso in cui non abbia segnalato al datore di lavoro una situazione di pericolo e da questa omissione sia derivato un infortunio.