L’INFORMAZIONE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO

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In merito di informazione nella sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla necessità che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia impartita, in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP.

Il D.Lgs. 81/08 riassume quanto trattato dal Ministero, assegnando un ruolo di primo piano ai processi informativo e formativo, che assurgono da semplici sussidi dell’attività prevenzionale, com’era in genere nella legislazione precedente, ad elementi essenziali e basilari dell’impegno contro gli infortuni e le malattie professionali, tanto è vero che vengono collocati tra le  misure generali di tutela.

Grandissima rilevanza, inoltre, ha nel D.Lgs 81/08 la fitta rete di scambio di notizie, informazioni, contenuti concettuali tra i vari soggetti “attori” del processo prevenzionale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e singoli lavoratori, medico competente, addetti al servizio di emergenza, evacuazione e pronto soccorso, organi di vigilanza, organismi pubblici deputati all’informazione, assistenza, consulenza, ecc.) Quindi solo un modo corretto e tempestivo ed esauriente di trasmettere e ricevere informazioni, quindi comunicare tra le parti, potrà rendere applicativo quanto prescritto dalla norma.

Venendo più nello specifico, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

  • I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
  • I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
  • I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
  • Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione
  • Il responsabile di servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente
  • I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza

È buona regola di esperienza quella di fornire le informazioni ai lavoratori in forma semplice ed immediata, nella lingua loro facilmente comprensibile e facendo preferibilmente uso anche di immagini e figure. È bene ricordare che l’obbligo di informare circa i rischi specifici non vuole significare che il destinatario della norma debba, di volta in volta, spiegare al lavoratore il modo di comportarci in qualsiasi operazione elementare propria della sua attività e al suo livello professionale ma, piuttosto, intende imporre il dovere di avvertire, in via preliminare, e una volta per sempre, quali rischi specifici caratterizzano l’attività lavorativa che si va ad intraprendere.

Dal canto loro i lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite loro dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.