GLI OBBLIGHI DELLE STRUTTURE TURISTICHE-ALBERGHIERE
Con la legge 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. legge di stabilità) è confermata per molti titolari di strutture turistiche –Alberghiere la proroga dell’obbligo di procedere agli adeguamenti in materia di sicurezza antincendio.
Destinatari della proroga e i requisiti per l’accesso al beneficio
La proroga in questione riguarda le attività ricettivo turistico-alberghiere con non meno di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 9 aprile 1994, riguardante la “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”, ossia molto considerevole di strutture spesso con tanti anni sulle spalle. Il provvedimento prende in causa Alberghi; Motel; Affittacamere; Rifugi Alpini; Residenze turistico-alberghiere; Ostelli per la gioventù; Alloggi Agrituristici; Villaggi turistici; Villaggi-Albergo.
Requisiti di accesso al beneficio di proroga
Per accedere alla proroga, la condizione preliminare prevista dalla legge 205/17 è il possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato dal Decreto del Ministero dell’interno nel 16 marzo 2012. Tale provvedimento disciplina il piano biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le suddette strutture che non hanno completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio previste dall’articolo citato a inizio pagina (d.m. 9 aprile 1994).
Essere ammessi al piano ha degli effetti molto importanti: consente la prosecuzione dell’esercizio dell’attività fisica ai fini antincendio Tuttavia l’art. 5 del d.m. 16 marzo 2012 fissa requisiti minimi di sicurezza riferiti agli impianti elettrici, agli estintori, ai sistemi di allarmi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi, alla gestione della sicurezza, all’addestramento del personale, alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera, alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie d’uscita.
La stessa norma prevede al comma 3 l’obbligo di predisporre da parte del datore di lavoro un servizio interno di sicurezza sempre presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza. La finalità è quella di consentire un intervento tempestivo di contenimento e di assistenza.